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Statuto

Statuto del GioveLUG

Ver. 1.01/06

Art. 1 - Costituzione

È costituita, ai sensi della legge 383/00, l'Associazione di promozione sociale denominata ”GioveLUG” (Terracina GNU/Linux User Group), d'ora in poi chiamata semplicemente Associazione.

Art. 2 - Sede e Durata

L'Associazione ha sede legale a Terracina, in via G.Leopardi 59.

La durata dell'Associazione è illimitata e potrà essere sciolta con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

Art. 3 - Oggetto e scopo

Il GioveLUG è un'associazione, apolitica e senza scopo di lucro, basata sull'opera volontaria e non retribuita dei suoi membri. L'attività di promozione e diffusione dell'utilizzo del sistema GNU/Linux e del Software Libero si concretizza attraverso la creazione e l'organizzazione di corsi, dibattiti, conferenze, raccolte e scambi di documentazione, realizzazione di pubblicazioni a carattere tecnico e divulgativo.

Particolare importanza viene attribuita all'opera di incoraggiamento all'adozione del Software Libero presso gli enti pubblici e privati quali pubbliche amministrazioni, scuole, imprese e associazioni, nonché all'assistenza nei confronti di singoli utenti meno esperti che si avvicinano al sistema Linux.

L'attività di recupero dell'hardware in disuso si realizza con la ricerca e la raccolta dello stesso e con gli interventi tecnici mirati al ripristino delle funzionalità delle macchine acquisite fino alla loro ottimizzazione tramite l'installazione del sistema operativo Linux e del Software Libero.

L’Associazione ha finalità di solidarietà sociale, è ispirata a principi di democrazia e persegue le sue finalità mediante la promozione, il sostegno e lo svolgimento di attività culturali e di ricerca, la organizzazione di dibattiti, conferenze e corsi, la raccolta di documentazione, la redazione e pubblicazione di materiale sia divulgativo che tecnico, nonché mediante altre iniziative volte a perseguire gli scopi sociali.

Per realizzare il suo scopo sociale l’Associazione potrà:

  • la promozione e diffusione dell'utilizzo del sistema GNU/Linux e del Software Libero più in generale;
  • il recupero del materiale informatico (hardware) dismesso e il suo riutilizzo, attraverso l'installazione di Software Libero;
  • abbassare le barriere di ingresso nell'uso di GNU/Linux per nuovi utenti;
  • diffondere e promuovere il Software Libero. Con software intendiamo programmi, documentazione, progetti, o altri lavori riproducibili in forma elettronica. Con Software Libero intendiamo: software rilasciato con licenze accettate dalla “Free Software Foundation” (vedere www.fsf.org).
  • promuovere la diffusione di hardware aperto, per il quale siano disponibili le specifiche e la documentazione che ne consentano un utilizzo senza restrizioni o difficoltà da parte del Software Libero;
  • favorire la diffusione e l'utilizzo consapevole degli strumenti informatici mediante una corretta alfabetizzazione informatica, che tenga conto in primo luogo del Software Libero, il quale è disponibile per tutti;
  • la formazione professionale per i seguenti ambiti: orientamento, formazione continua, formazione superiore, obbligo formativo;
  • permettere l'utilizzo di hardware in disuso o disponibile a basso costo attraverso l'utilizzo di Software Libero, per aiutare chi non può permettersi l'acquisto delle tecnologie più recenti;
  • favorire l'accessibilità del Software Libero mediante lo sviluppo di nuovo Software Libero, la manutenzione di quello esistente e la traduzione in italiano della documentazione e del Software stesso;
  • favorire l'adozione del Software Libero all'interno del mondo degli enti pubblici e privati, delle imprese, dell'associazionismo, della pubblica amministrazione, dell'educazione e della ricerca.
  • pubblicare materiale editoriale di qualunque natura, anche multimediale, ed in qualunque modo, anche per via telematica;

Tutte le attività sono da intendersi localizzate principalmente nell'area geografica di Terracina e paesi limitrofi; tuttavia sono ammesse l'organizzazione e la partecipazione a eventi esterni, purché siano finalizzate al perseguimento degli obiettivi dell'Associazione.

L'Associazione collabora con altre associazioni affini che perseguano obiettivi analoghi, sia in ambito nazionale che internazionale.

Le attività dell’associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e

donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona.

Art. 4 - Adesione all'Associazione

Sono ammessi a far parte dell’associazione tutti coloro, persone fisiche o giuridiche, che accettano gli articoli del presente statuto ed eventuali regolamenti interni, che condividano gli scopi dell’associazione e si impegnino a dedicare una parte del loro tempo per il loro raggiungimento. Tutti gli aderenti all'Associazione hanno uguali diritti. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

L'adesione all'Associazione comporta per l'associato:

  • il diritto di partecipare e votare nell'Assemblea dei Soci;
  • la possibilità di essere eletto a tutte le cariche sociali;
  • l'obbligo di rispettare il presente statuto ed eventuali regolamenti interni e di agire in conformità ad esso.

Chi intende aderire all'Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo dichiarando di condividere le finalità che l'Associazione si propone e di impegnarsi ad osservarne lo Statuto ed i suoi regolamenti interni. Il Consiglio Direttivo delibera sull'accoglimento delle domande entro trenta giorni; in caso di assenza di una risposta entro dato termine, la domanda si considera accolta. In caso di diniego, il Consiglio Direttivo è tenuto a fornirne motivazione.

In presenza di inadempienza agli obblighi di versamento della quota associativa o per altri gravi motivi, chiunque partecipi all'Associazione può essere escluso con deliberazione del Consiglio Direttivo con provvedimento motivato.

Art. 5 - Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

  • l'Assemblea degli aderenti all'Associazione;
  • il Consiglio Direttivo;
  • il Presidente;
  • il Tesoriere.

Tutte le cariche sono elettive. L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione. Gli Organi dell'Associazione durano in carica un anno e sono rieleggibili. Per i casi d’indisponibilità ovvero d’assenza o di qualsiasi altro impedimento del Presidente lo stesso e’ sostituito dal vicePresidente.

Art. 6 - Assemblea

L'Assemblea è composta da tutti gli aderenti all'Associazione ed è l'organo sovrano dell'Associazione stessa. L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del rendiconto economico-finanziario (entro il primo di aprile dell'anno successivo).

Essa inoltre:

  • approva i Regolamenti che disciplinano l'attività dell'Associazione;
  • elegge il Consiglio Direttivo, secondo apposito regolamento di cui al punto precedente;
  • può destituire il Consiglio Direttivo;
  • delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
  • delibera sulle modifiche del presente statuto;
  • delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.

L'Assemblea è convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno, oppure su richiesta di almeno 2/3 degli aderenti o della maggioranza dei Consiglieri.

La convocazione è fatta, almeno dieci giorni prima della data stabilita, tramite email, lettera spedita a tutti gli aderenti oppure mediante affissione presso la sede sociale. La convocazione deve contenere un Ordine del Giorno degli argomenti che verranno affrontati.

L'Assemblea è validamente costituita qualora in prima convocazione siano presenti almeno la metà dei suoi membri. In seconda convocazione L'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti. Ogni aderente ha diritto al voto, esercitabile anche mediante delega. Ciascun delegato non può farsi portatore di più di una delega. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, eccetto che in caso di scioglimento dell'Associazione o in caso di modifiche allo Statuto, in cui è necessario il voto di almeno due terzi dei presenti.

Le deliberazioni sono valide esclusivamente riguardo agli argomenti contenuti nell'Ordine del Giorno.

Art. 7 - Il Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di 3 ad un massimo di 9 membri, compresi il Presidente e il Tesoriere. Dalla nomina di Consigliere non consegue alcun compenso salvo un eventuale rimborso delle spese documentate, nei limiti stabiliti dal Consiglio stesso.

Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:

  • la gestione dell'Associazione secondo gli indirizzi delineati dall'Assemblea; l'ammissione all'Associazione di nuovi aderenti;
  • l'eventuale esclusione di aderenti dall'Associazione, ai sensi dell'Art. 4 del presente Statuto;
  • la predisposizione annuale del rendiconto.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno due Consiglieri. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri, tra cui il Presidente. Le deliberazioni sono assunte con voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di pareggio prevale il voto del Presidente.

Art. 8 - Il Presidente e il Vice Presidente

Al Presidente spetta la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e anche in giudizio. Al Presidente compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione; in casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

Il Presidente

  • convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo;
  • nomina il Vice Presidente tra i membri del Consiglio Direttivo;
  • nomina il Segretario all'inizio di ogni Assemblea o Consiglio Direttivo;
  • cura l'esecuzione delle deliberazioni di Assemblea e Consiglio Direttivo;
  • sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione;
  • verifica l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti e ne promuove la riforma dove se ne presenti necessità.

In caso di assenza o di impedimento temporaneo sarà sostituito dal Vice Presidente. In caso di impedimento definitivo o dimissioni verrà dichiarato decaduto dal Consiglio Direttivo che provvederà all'elezione di un nuovo Presidente.

Il Vice Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo al suo interno con la presenza della maggioranza dei Consiglieri e a maggioranza dei voti espressi. Tutte le funzioni del Presidente saranno assunte, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente.

Art. 9 - Il Segretario

Il Segretario, nominato dal Presidente ai sensi dell'Art. 8 del presente Statuto, svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. La conservazione dei libri verbali è a cura del Tesoriere.

Art. 10 - Il Tesoriere

Il Tesoriere cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene idonea contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone, dal punto di vista contabile, il rendiconto accompagnandoli da idonea relazione. Il Tesoriere custodisce inoltre il libro dei soci e i libri verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea.

Art. 11 - Patrimonio ed entrate dell'Associazione

L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle attività da:

  • quote e contributi degli associati;
  • eredità, donazioni, legati;
  • contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati a sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
  • contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
  • entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
  • proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
  • erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
  • entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni a premi;
  • altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

Art. 12 - Quote associative

Il Consiglio Direttivo stabilisce la quota annua di iscrizione all'Associazione.

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento della quota annua di iscrizione. È comunque facoltà degli aderenti all'Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari e annuali.

I versamenti sono comunque a fondo perduto, non sono trasmissibili in alcun caso. Quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione ne in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall'Associazione potrà essere richiesto il rimborso di quanto versato all'Associazione.

Art. 13 - Rendiconto

Gli esercizi dell'Associazione si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Per ciascun esercizio è predisposto un rendiconto economico e finanziario. Entro il primo di aprile di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del rendiconto dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea. Il rendiconto deve restare depositato presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla sua lettura.

Art. 14 - Avanzi di gestione

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività previste dal presente statuto.

Art. 15 - Scioglimento

In caso di scioglimento dell'Associazione, quest'ultima ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altra Associazione con finalità analoghe o a fini di utilità sociale salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 16 - Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.

Terracina 08/08/2006

 

 



pdf Stampa  Autore : xad
 Pubblicato : Giovedì, 10 Agosto 2006 - 16:10
 Ultima modifica : Sabato, 6 Ottobre 2007 - 09:59
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